2015: REVERSE CHARGE anche per i CERTIFICATI BIANCHI
Certificati Bianchi, Certificati Verdi e Garanzie d’origine: questi i certificati soggetti alla nuova disciplina del reverse charge (inversione contabile).
Il Reverse Charge (o inversione contabile) è un particolare meccanismo di applicazione dell’Iva, introdotto dalla Legge di stabilità 2016 con una modifica al comma 6, art. 17 del DPR 633/72.
Tra le tipologie di transazioni interessate dalla nuova disciplina, la Legge di stabilità ha introdotto anche la fatturazione di "certificati relativi al gas e all’energia elettrica".
Nel dettaglio, l’agenzia delle entrate ha chiarito che sono compresi tra i "certificati relativi al gas e all’energia elettrica":
• i Certificati Verdi, introdotti dall’art. 11 del D.lgs. n. 79 del 16 marzo 1999;
• le Garanzie di Origine, di cui alla Direttiva 2009/28/CE recepita dal D.lgs. n. 28 del 3 marzo 2011
• i Titoli di Efficienza Energetica o Certificati Bianchi, introdotti dai Decreti del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 20 luglio 2004".
Fino al 31 dicembre 2018 il reverse charge sarà applicato:
• dagli operatori a tutte le cessioni nei confronti del GME;
• dal GME alle cessioni nei confronti degli operatori.
Naturalmente, la nuova disciplina si applica anche alle transazioni in cui il GME non è controparte centrale: è il caso delle transazioni effettuate sul mercato dei TEE e nei contratti bilaterali. Il GME, comunque, "terrà conto della disciplina in vigore anche nel ambito delle operazioni gestite sui mercati ambientali per il quale non è controparte centrale.